1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono disciplinare la sospensione e l'estinzione del processo esecutivo in coerenza con le modifiche apportate in attuazione della presente legge e attenendosi, per il resto, ai princìpi già contenuti nel codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) prevedere la possibilità di sospensione dell'esecuzione forzata anche prima del pignoramento;
b) prevedere che la riassunzione possa essere effettuata dopo la decisione in primo grado del processo di cognizione incidentale, con facoltà del giudice di appello di sottoporre a cauzione la prosecuzione dell'esecuzione, e che la parte interessata possa riassumere il processo esecutivo anche dopo la formazione del giudicato;
c) prevedere che, nell'ipotesi di sospensione della distribuzione del ricavato, il creditore possa ottenere il pagamento della somma contestata qualora offra idonea garanzia;
d) prevedere che l'estinzione per inattività semplice sia rilevabile solo ad istanza di parte, e che l'estinzione per inattività qualificata sia dichiarabile anche d'ufficio.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 provvedono, altresì, a ribadire l'intangibilità, nei confronti dei terzi, degli effetti degli atti esecutivi compiuti prima dell'estinzione o, comunque, della chiusura della procedura esecutiva.